1. I contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti da associazioni sindacali dei lavoratori che nel loro complesso abbiano una rappresentatività non inferiore al 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale, o al 60 per cento come dato elettorale, e da una rappresentanza unitaria composta in misura
a) facoltà di richiedere la consultazione riconosciuta disgiuntamente alle associazioni sindacali rappresentative o ad un significativo quorum di rappresentanti eletti o di lavoratori interessati;
b) diritto di tutti i lavoratori interessati di partecipare alla consultazione;
c) adeguata pubblicità dell'ipotesi di accordo e chiarezza del quesito che viene sottoposto ai lavoratori;
d) definizione del termine entro il quale deve essere richiesta ed il tempo necessario per il suo svolgimento.
7. Le modalità di svolgimento della consultazione sono concordate mediante appositi accordi o contratti collettivi nazionali entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le parti e sottopone loro una proposta di accordo. Qualora nei successivi tre mesi non sia intervenuto l'accordo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti e tenuto conto delle loro osservazioni sulla proposta formulata, provvede con proprio decreto, in conformità ai princìpi di cui al comma 6. La regolamentazione adottata con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al presente comma non si applica a decorrere dalla data della sottoscrizione dell'accordo o contratto collettivo nazionale sulle modalità di svolgimento della consultazione.