Art. 11.
(Efficacia dei contratti collettivi nazionali e territoriali).

      1. I contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti da associazioni sindacali dei lavoratori che nel loro complesso abbiano una rappresentatività non inferiore al 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale, o al 60 per cento come dato elettorale, e da una rappresentanza unitaria composta in misura

 

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proporzionale da tutte le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e che abbia, nello stesso ambito, una rappresentatività non inferiore al 51 per cento ai sensi del citato articolo 12, producono effetti ai sensi dell'articolo 39 della Costituzione nei confronti di tutti i lavoratori ai quali si riferiscono.
      2. Agli effetti di cui al comma 1, ciascuna parte può richiedere che il testo dei contratti collettivi, depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia pubblicato a fini di conoscenza nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica che sussistano i requisiti di rappresentatività di entrambe le parti contraenti e dispone la pubblicazione del testo.
      3. Ai contratti collettivi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 2077 del codice civile.
      4. I contratti collettivi nazionali di cui al comma 1 sono immediatamente produttivi di effetti.
      5. Resta salvo quanto diversamente disposto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulle procedure di contrattazione collettiva, sull'efficacia dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e sui conseguenti obblighi delle pubbliche amministrazioni.
      6. Le associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9 provvedono, a tale fine, oltre a quanto stabilito in materia dall'articolo 6, a definire forme di consultazione dei lavoratori in conformità ai seguenti criteri:

          a) facoltà di richiedere la consultazione riconosciuta disgiuntamente alle associazioni sindacali rappresentative o ad un significativo quorum di rappresentanti eletti o di lavoratori interessati;

          b) diritto di tutti i lavoratori interessati di partecipare alla consultazione;

          c) adeguata pubblicità dell'ipotesi di accordo e chiarezza del quesito che viene sottoposto ai lavoratori;

 

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          d) definizione del termine entro il quale deve essere richiesta ed il tempo necessario per il suo svolgimento.

      7. Le modalità di svolgimento della consultazione sono concordate mediante appositi accordi o contratti collettivi nazionali entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le parti e sottopone loro una proposta di accordo. Qualora nei successivi tre mesi non sia intervenuto l'accordo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti e tenuto conto delle loro osservazioni sulla proposta formulata, provvede con proprio decreto, in conformità ai princìpi di cui al comma 6. La regolamentazione adottata con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al presente comma non si applica a decorrere dalla data della sottoscrizione dell'accordo o contratto collettivo nazionale sulle modalità di svolgimento della consultazione.